Sommario Culture 2002

NOTE

 

1 "Du dharma au droit" è il titolo della seconda parte dell'opera di Lingat (1967).

2 In Cassani (1986: 133 e ss.). Avvertiamo qui che nel presente lavoro i dati bibliografici inseriti nel testo si riferiscono all'edizione italiana, ove esistente, dell'opera citata. In bibliografia si troverà indicata anche l'edizione originale.

3 Il rapporto tra metodo storico e metodo comparativo nell'opera di Maine è descritto approfonditamente in Cassani (1990: 122 e ss.)

4 Anche secondo Dumont (1993: 44 e 88), i valori fondamentali della civiltà moderna, caratterizzata dal principio dell'individualismo, emergono, in origine, nel pensiero filosofico delle scuole ellenistiche post-aristoteliche, cioè quelle degli epicurei, dei cinici e degli stoici: "mentre in Platone ed Aristotele era la polis ad essere considerata autosufficiente - le teorie rappresentate nella Repubblica di Platone ricordano all'Autore la teoria indiana del varna - ora [cioè nelle scuole post-aristoteliche] è l'individuo che viene concepito come tale da bastare a se stesso".

5 L'accostamento ed il confronto tra Marx e Maine è di Dumont (1996: 50 e ss.).

6 Giuseppe Mazzarella (1968-1958) è autore di una monumentale opera, composta di sedici volumi, sul diritto indiano antico.

7 Riportato in Faralli, Facchi (1998: 29-45). Il termine "etnologia giuridica" fu introdotto da Mazzarella in risposta alla denominazione "giurisprudenza etnologica" di Post per sottolineare le novità da lui introdotte rispetto al metodo postiano, consistenti nel ricercare le cause e le leggi della fenomenologia del diritto (Faralli, facchi: 1998, 7-8).

8 Maroi (1925: 137-138): "Questo sistema giuridico, per la sua complessità ed estensione, per la sua area di diffusione, per la sua persistenza, per il carattere documentale delle sue fonti ... è apparso a Mazzarella come un fecondo campo d'esperimento e di verificazione di ogni generalizzazione". Mazzarella stesso (1913: I, XXI) in proposito afferma: "...il diritto dell'India antica che ... deve annoverarsi tra i più grandi sistemi giuridici dell'umanità costituisce il primo dei sistemi della serie tipica di riferimento".

9 Mazzarella (1998: 39 e ss). Nello stesso saggio Mazzarella illustra brevemente anche la dottrina dei tipi fondamentali dell'organizzazione giuridica formulata da Post, "i germi" della quale si riscontrano negli scritti di Maine: Post individua il fondamento dell'organizzazione dei gruppi sociali o nel vincolo di sangue, o nella dimora comune su un territorio determinato, o nel rapporto di protezione tra padroni e servi, o nel rapporto contrattuale tra gli individui.

10 Si allinea con la teoria di Maine anche Hooker (1978: 10 e ss.). Tale Autore illustra come i sistemi giuridici di Birmania, Thailandia, Cambogia e Java siano passati dallo Status System, impostato sulla base del diritto indù, al Contract System, in seguito alla colonizzazione. Negli Status System gli obblighi della persona sono determinati in funzione dello status di appartenenza, mentre nei Contract System derivano dall'iniziativa personale.

11 Per una rassegna sugli autori che hanno contestato le teorie di Maine si veda Motta (1988: 61-88).

12 "The picture was disturbed during the British period, and Maine could not distinguish between the indigenous legal rules and the "hybrid monstruosity" which the courts made out of them." In Derret (1959: 47).

13 Dumont (1996: 14). In un saggio precedente e di più ampia portata Dumont dimostra come "la negazione moderna della gerarchia [costituisca] l'ostacolo principale per la comprensione del sistema delle caste." (Dumont: 1991, 96).

14 La divisione del lavoro è uno degli aspetti più rilevanti del sistema delle caste (jati) e quest'ultimo consiste in una particolare forma di distinzioni riguardanti la nascita e la condizione sociale che tutte le società hanno conosciuto, ma la differenza con le società occidentali è costituita dalla giustificazione religiosa che si sovrappone alla regola sociale (Dumont: 1991, 105). La società occidentale postula la netta prevalenza della prospettiva economica, mentre quella indiana è incardinata nella prospettiva religiosa (Dumont: 1984, 55 e ss.).

15 Adam Smith, infatti, sostiene che sia l'inclinazione a trafficare, barattare e scambiare una cosa con l'altra, insita nella natura umana, a determinare la divisione del lavoro (Smith: 1977, 17).

16 È nota la distinzione fra i due concetti di "liberismo" e "liberalismo" che un tempo fu oggetto, da noi, di un celebre dibattito fra Luigi Einaudi e Benedetto Croce riguardo al collegamento funzionale piuttosto che all'assoluta indipendenza dei due concetti (Croce e Einaudi: 1988). La differenza tra le due espressioni è ormai acquisita anche nei libri di testo e nelle enciclopedie (si veda, per tutti, AA.VV., Enciclopedia Universale: 1994, 834 e 835). Liberismo è l'insieme delle idee e delle politiche economiche che postulano nel mercato la capacità di autoregolarsi, armonizzando i diversi interessi, e comporta un atteggiamento di ostilità all'intervento dello stato nell'attività economica. Il liberalismo è invece la concezione etico-politica che rivendica la libertà di azione degli individui nella società. Sul rapporto tra liberismo e liberalismo è tornato recentemente, tra gli economisti, Deaglio (1996).

17 Il concetto di casta (o jati), pur essendo parzialmente sovrapponibile a quello di stato (o varna), non coincide affatto con esso, avendo una connotazione sostanzialmente territoriale (d'Orazi Flavoni: 2000, 175).

18 I documenti, ovverosia i trattati di letteratura normativa, parlano anche di desadharma (dharma delle differenti regioni); di jatidharma (dharma delle differenti caste); di kuladharma (dharma delle differenti famiglie). Per un approfondimento si rimanda a Olivelle (1999: xxxix).

19 Botto (1969: 293). Dharma designa nel campo giuridico "l'insieme delle regole valide per l'individuo in quel contesto sociale cui esso appartiene, le usanze pubbliche e private".

20 A tale riguardo, occorre, comunque, tenere presente che l'amministrazione della giustizia, nell'India antica, è frammentata in vari livelli. Per quanto concerne le controversie di natura contrattuale, poi, solo nei periodi di unificazione politica e nei grandi regni il re poté interessarsi al commercio, offrendo tutela agli scambi dei mercanti. La risoluzione dei conflitti veniva spesso affidata al tribunale di casta, o panchayat, che forniva ai litiganti una soluzione di tipo conciliativo (Dumont: 1991, 320).

21 Botto (1969: 293): "dharma: vocabolo che ricorre con impieghi molteplici ma il cui significato etimologico - derivato dalla radice dhr, che significa 'portare, sostenere' - ne fissa tuttavia i valori naturali di elemento che è stato fissato, che permane stabile, al di là e al di fuori dei limiti del tempo stabilito ab aeterno, non passibile di variazioni".

22 Dumont continua poi affermando che "considerare lo scambio come vantaggioso per entrambe le parti rappresenta un cambiamento fondamentale e segnala l'avvento della categoria economica" (Dumont: 1984, 58).

23 Dumont si esprime nel modo seguente: "... la ricchezza immobiliare è legata al potere sugli uomini ed è la sola veramente riconosciuta come tale" (Dumont: 1984, 57). Le caste dominanti, del resto, tradizionalmente sono quelle che godono dei principali diritti sul suolo (Dumont: 1991, 464).

24 La ricchezza nell'epoca feudale era legata alla proprietà della terra, dominio che implicava rapporti di dipendenza: il servo era un "accessorio" della terra (Marx, Manoscritti economico-filosofici del 1844, citato in Dumont: 1984, 271).

25 L'espressione "individualismo possessivo" è stata coniata dal Macpherson (1962)

26 Cassani (1990: 95). L'autore definisce Maine un "positivista inconsapevole".

27 Tale operazione di codificazione rappresenta una rottura nella tradizione di Common Law. Si veda su tale aspetto Stein (1988: 226).

28 L'influenza del pensiero utilitarista sulla redazione dell'Indian Contract Act ha una duplice natura, in quanto, oltre alla proposta di codificazione del Common Law, riforma ritenuta essenziale da Bentham per la sistemazione dell'ordinamento giuridico, l'utilitarismo ha avuto un ruolo determinante nello sviluppo della concezione individualista che postula l'idea di contratto ed esalta il principio dell'autonomia contrattuale. Nell'Introduzione ai principi della morale e della legislazione (1789) Bentham afferma che "bisogna lasciare agli individui la maggior latitudine possibile in tutti i casi in cui non possono nuocere a loro stessi, perché essi sono i migliori giudici del proprio interesse" (citato in Laurent: 1994, 48).

29 Potrebbe forse apparire arbitrario indicare un momento culminante dell'ideologia individualistica. Dumont afferma che essa ha pervaso tutta la filosofia inglese e ha raggiunto il suo momento culminante nell'Ottocento. L'Autore rintraccia tale concezione nell'impostazione dei grandi pensatori inglesi: nelle teorie di Hobbes, nelle opere di Locke e Adam Smith che propongono un'idea della proprietà non fondata sull'ordine sociale, ma sul lavoro individuale, ed, anche, nel pensiero di Marx, che rifiuta il principio dell'interdipendenza tra le varie sfere interne della società, responsabile dello sfruttamento del singolo, in nome della valorizzazione dell'individuo che deve essere emancipato dalla rivoluzione proletaria.

30 Espresso in un corpo normativo organico nell'Indian Contract Act, vero e proprio "codice" della materia contrattuale.

31 Criscuoli (1984: 169). "Dicendo Maine ci si riferisce alla formula dallo status al contratto che è uno dei più noti aforismi giuridici del linguaggio socio-giuridico moderno, particolarmente felice nel descrivere la legge che ha caratterizzato, nel suo profilo giuridico, l'iniziale e più antica evoluzione delle organizzazioni sociali guardate dal particolare punto di vista (della posizione nel loro seno) dei suoi membri". Si veda in proposito anche Jamieson (1980: 332).

32 Contro tale impostazione Buckley, Duke (1999: passim), che afferma l'assoluta centralità ed attualità dell'autonomia contrattuale nel diritto privato, quindi il successo della concezione classica di contratto: il free bargaining vivrebbe un'epoca di revival, invadendo anche settori estranei al diritto contrattuale, quali, ad esempio, il diritto matrimoniale e fallimentare. In ambito nazionale, si coglie tale tendenza in alcune recentissime sentenze in materia di diritto del lavoro che danno rilievo alla volontà delle parti e al nomen iuris dalle stesse utilizzato ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato (Cassaz. Civ., sez. lav., 2 aprile 2002, n. 4682).

33 In contrasto con questa impostazione che interpreta l'evolversi del diritto sotto forma di "ritorno agli status" si esprime Rehbinder (1971: 941).

34 Accredita lo status di consumatore Alpa (1999: passim).

35 La questione è posta da Criscuoli (1984: 159).

36 "Il diritto del lavoro, caratterizzato dai suoi valori sociali, è teso ... alla persona sola". Miscione (1999: 815).

 


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